Statuto
Art.1 - Denominazione e sede
È costituita l'Associazione "GRUPPO DI INGEGNERIA INFORMATICA - GII" con sede in Benevento, Piazza Guerrazzi 1 – 82100, presso l’Università degli Studi del Sannio.
Tale Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, non può distribuire avanzi di gestione o utili tra i Soci ed è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto dallo stesso non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia.
Art. 2 - Scopo ed attività
L'Associazione ha lo scopo di rappresentare nei contesti istituzionali la comunità dei docenti universitari italiani nel settore scientifico-disciplinare IINF-05/A (o eventuale ridenominazione); inoltre, ha lo scopo di organizzare, coordinare e promuovere a livello nazionale e internazionale le attività di ricerca e didattica svolte dagli afferenti al settore.
L'Associazione può inoltre organizzare, anche insieme ad altri Enti, conferenze, tavole rotonde, seminari, nonché dar vita ad ogni altra attività conforme agli scopi dell'Associazione stessa.
Art. 3 - I Soci
Può acquisire la qualifica di “Socio ordinario” il personale universitario strutturato inquadrato nel settore IINF-05/A e, previa approvazione della Giunta, il personale strutturato del settore INFO-01/A che ne faccia motivata richiesta al Presidente accettando il presente Statuto.
Possono acquisire la qualifica di “Socio sostenitore” i Dipartimenti Universitari che richiedano collettivamente l'adesione del personale strutturato afferente ai settori sopra indicati, previa approvazione della Giunta. In tal caso i membri del Dipartimento assumono di diritto individualmente la qualifica di Socio ordinario, salvo il loro rifiuto.
Possono acquisire la qualifica di “Socio aggiunto”, con gli stessi diritti dei soci ordinari ad eccezione del voto, sempre su domanda e previo assenso della Giunta: i professori fuori ruolo, i dottorandi, i borsisti, gli assegnisti e contrattisti, ed ogni studioso di ingegneria informatica che svolga la sua attività prevalente in collaborazione con soci ordinari del GII, e i ricercatori italiani operanti all'estero nel settore dell'ingegneria informatica.
Art. 4 - Finanziamento
L'Associazione prevede di basarsi sul lavoro volontario dei soci, che non possono ricevere compensi dall’Associazione. Per le eventuali necessità di coprire i costi di alcune iniziative, il finanziamento deriverà da:
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eventuali quote associative annuali dei Soci che vengono stabilite di anno in anno dall’Assemblea;
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contributi ed elargizioni erogati a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, per la promozione delle attività;
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quote di iscrizione a eventi organizzati dall’Associazione;
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donazioni e altri atti di liberalità;
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eventuali rendite del patrimonio sociale.
L’Associazione tenderà al proprio autofinanziamento. Eventuali residui attivi potranno essere utilizzati per acquisire beni strumentali all’esercizio delle attività dell’Associazione o essere destinati alla copertura del futuro fabbisogno, secondo quanto deliberato in merito dall’Assemblea generale.
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea generale;
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il Presidente ed i due Vice-presidenti;
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la Giunta;
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i Rappresentanti di Sede.
Art. 6 – L’Assemblea generale
L’Assemblea generale è costituita da tutti i membri dell’Associazione.
È convocata almeno una volta ogni 12 mesi dal Presidente sentiti i Vice-presidenti.
Può anche essere convocata su richiesta di almeno 1/10 dei soci. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro un mese dalla richiesta. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto per una durata di 24 mesi il Presidente e i Vice-presidenti, eventualmente utilizzando un’idonea piattaforma informatica, secondo modalità specificate nel Regolamento.
L’avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora. L’avviso di convocazione deve essere spedito ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, salvo casi di urgenza nei quali potrà essere diramato almeno 7 giorni lavorativi prima della suddetta data.
L’Assemblea delibera circa le questioni di interesse dell’Associazione.
L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando è presente 1/5 dei soci.
Sono considerati presenti anche coloro i quali hanno delegato un altro socio presente in Assemblea. La delega deve essere data per iscritto, tramite posta elettronica, oppure in forma cartacea, oppure utilizzando una piattaforma informatica adeguata allo scopo. Ciascun socio può delegare qualsiasi altro socio. Il latore della delega può votare per conto di chi lo ha delegato.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Qualora l'Assemblea debba deliberare su modifiche al presente Statuto, l'avviso di convocazione contenente le modifiche proposte deve necessariamente essere inviato a mezzo lettera cartacea o posta elettronica ai soci almeno 7 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Di norma le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, nel caso ne venga fatta richiesta, quando incidono sui diritti e principi delle persone, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione. Per le votazioni possono anche essere utilizzati adeguati strumenti informatici in grado di garantire l’eventuale segretezza del voto, nonché la posta elettronica per le sole elezioni a scrutinio palese.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento da uno dei due Vice-presidenti in ordine di età o da altro socio scelto dall'Assemblea.
Art. 7 - Il Presidente e i Vice-presidenti
La firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione spettano al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, la rappresentanza potrà essere delegata ai due Vice-presidenti anche disgiuntamente.
Nel caso il Presidente decada dall’incarico, i Vice-presidenti in ordine di età assumono il ruolo di Presidente, fino all’Assemblea generale successiva che dovrà eleggere un nuovo Presidente.
Nel caso uno dei Vice-presidenti decada dall’incarico, il Presidente può nominare un sostituto in accordo con la Giunta, da sottoporre ad approvazione nella successiva Assemblea generale.
Il Presidente promuove l'attività dell'Associazione, cura i rapporti generali con l'esterno e con i Rappresentanti di Sede, convoca l'Assemblea generale e la Giunta. Il Presidente e i Vice-presidenti operano per offrire un supporto alle attività di ricerca e didattiche della comunità, con il coordinamento di iniziative di interesse di tutti i soci.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati. Il Presidente e i Vice-presidenti non possono essere eletti per più di quattro mandati in una qualsiasi delle cariche.
Il Presidente, sentiti i Vice-presidenti, può convocare, con anticipo ordinario di 15 giorni, riunioni dei Rappresentanti di Sede, per questioni da trattare o da istruire nell'ambito delle sedi stesse. In caso di urgenza l'anticipo si riduce a 3 giorni.
Art. 8 - La Giunta
La Giunta è costituita dal Presidente, dai Vice-presidenti e Presidente uscente e da altri membri scelti dal Presidente con l’accordo dei Vice-presidenti. La composizione della Giunta deve essere rappresentativa degli interessi di ricerca e della distribuzione degli afferenti nelle diverse sedi. La Giunta decade ogni volta che cambia il Presidente. Il numero massimo di membri oltre al Presidente, Vice-presidenti e Presidente uscente è pari a 11.
La Giunta svolge compiti istruttori e consultivi di supporto alla Presidenza.
Il Presidente consulta la Giunta sulle questioni da portare in discussione nelle sedi e in Assemblea generale e sulle decisioni operative rilevanti.
Di norma ai membri di Giunta sono affidati compiti operativi su temi specifici di interesse del Gruppo.
La Giunta è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento da uno dei due Vice-presidenti in ordine di età.
Art. 9 - I Rappresentanti di Sede
Ogni Università alla quale afferiscono soci ha diritto a nominare tra i propri soci un Rappresentante di Sede. Funzione di ogni Rappresentante di Sede è di fare da tramite fra gli organi dell'Associazione ed i soci di quella sede. La procedura di individuazione in ogni Sede del Rappresentante è specificata nel Regolamento.
Il mandato dei Rappresentanti di Sede si intende automaticamente rinnovato ogni 4 anni, fino a nuova designazione.
In occasione delle convocazioni delle riunioni dei Rappresentanti di Sede, si fa carico di informare, secondo le modalità ritenute più opportune, i membri della Sede al fine di raccogliere opinioni, richieste e pareri da riportare alla riunione.
Art. 10 - L'esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
La Giunta predispone, ove necessario, il relativo bilancio che viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.
Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e nell'interesse della Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima.
Art. 11 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
L'Assemblea generale, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie dall'Articolo 6 del presente Statuto, può deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione provvedendo:
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a nominare uno o più liquidatori, che cureranno le operazioni di liquidazione;
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a stabilire le modalità di devoluzione dei beni che resteranno una volta esaurita la liquidazione.
Art. 12 - Clausola residuale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di Associazione.